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Per la durata dell'attuale stato di guerra:
- a)il diritto fisso dovuto agli ufficiali giudiziari per le notificazioni degli atti giudiziari col mezzo della posta e il diritto di accesso istituito con l'art. 1 del Regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, convertito in legge con la legge 4 giugno 1934-XII, n. 900, sono stabiliti rispettivamente in lire tre;
- b)il diritto spettante ai detti ufficiali per l'iscrizione degli atti nei repertori e' stabilito in centesimi cinquanta.
Testo in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 dicembre 2009
