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[1]A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali giudiziari sono obbligati ad aumentare in ragione del 10 per cento gli assegni corrisposti attualmente ai loro commessi autorizzati.
[2]Nel caso di inosservanza della presente disposizione l'ufficiale giudiziario e' punito in via disciplinare, salva sempre l'azione civile da parte dei commessi.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
