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[1]La misura della detrazione delle spese per i commessi, stabilita nel 25 per cento con il primo capoverso dell'art. 4 del R. decreto 8 giugno 1933-XI, n. 621, e' elevata al 30 per cento; e il limite massimo della detrazione medesima, stabilito per ciascun commesso prima in L. 6000 annue con il secondo capoverso del succitato art. 4 e poi in L. 7128 annue con l'art. 5 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, e' elevato ad annue L. 7848.

[2]La presente legge ha vigore dal 1° aprile 1940-XVIII.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Dalla Zona di operazioni, addi' 25 giugno 1940-XVIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Grandi - Di Revel

[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 4 febbraio 1945

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urn:nir:stato:legge:1940-06-25;828~art5 · fonte del testo