Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 febbraio 1945 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La misura della detrazione delle spese per i commessi, stabilita nel 25 per cento con il primo capoverso dell'art. 4 del R. decreto 8 giugno 1933-XI, n. 621, e' elevata al 30 per cento; e il limite massimo della detrazione medesima, stabilito per ciascun commesso prima in L. 6000 annue con il secondo capoverso del succitato art. 4 e poi in L. 7128 annue con l'art. 5 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, e' elevato ad annue L. 7848. 1
[2]La presente legge ha vigore dal 1° aprile 1940-XVIII.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Dalla Zona di operazioni, addi' 25 giugno 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Grandi - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La misura della detrazione della spesa per i commessi stabilita nel 30 per cento con l'art. 5 della citata legge 25 giugno 1940, n. 828, e' elevata a1 40 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi e il limite massimo della detrazione medesima stabilito per ciascun commesso e' elevato a L. 12.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica avra' efficacia sino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1945 al 16 dicembre 2009
