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[1]La misura della detrazione delle spese per i commessi, stabilita nel 25 per cento con il primo capoverso dell'art. 4 del R. decreto 8 giugno 1933-XI, n. 621, e' elevata al 30 per cento; e il limite massimo della detrazione medesima, stabilito per ciascun commesso prima in L. 6000 annue con il secondo capoverso del succitato art. 4 e poi in L. 7128 annue con l'art. 5 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, e' elevato ad annue L. 7848. 1

[2]La presente legge ha vigore dal 1° aprile 1940-XVIII.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Dalla Zona di operazioni, addi' 25 giugno 1940-XVIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Grandi - Di Revel

[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La misura della detrazione della spesa per i commessi stabilita nel 30 per cento con l'art. 5 della citata legge 25 giugno 1940, n. 828, e' elevata a1 40 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi e il limite massimo della detrazione medesima stabilito per ciascun commesso e' elevato a L. 12.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica avra' efficacia sino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1945 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 febbraio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1940 al 4 febbraio 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La misura della detrazione della spesa per i commessi stabilita nel 30 per cento con l'art. 5 della citata legge 25 giugno 1940, n. 828, e' elevata a1 40 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi e il limite massimo della detrazione medesima stabilito per ciascun commesso e' elevato a L. 12.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica avra' efficacia sino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-06-25;828~art5 · fonte del testo