Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le espropriazioni per l'attuazione dei piani regolatori e d'ampliamento dovranno essere eseguite entro tre anni dalla pubblicazione dei piani stessi debitamente approvati, quando riguardino edifici distrutti o resi inabitabili o bisognevoli di riparazioni straordinarie in conseguenza del terremoto.
tolto: Trascorso questo termine, il proprietario avra' diritto, abbandonando il fondo, di farsi liquidare dal Comune le indennita' dovutegli a norma dell'articolo precedente.
tolto: Il pagamento delle indennita' dovra' essere eseguito o immediatamente o per meta' all'atto dell'espropriazione e per l'altra meta' in cinque rate annuali, con l'interesse del 4 per cento decorrente dal giorno dell'espropriazione o dall'abbandono.
tolto: Tutte le altre espropriazioni potranno invece essere eseguite entro il termine che sara' stabilito per l'attuazione dei rispettivi piani.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art45 · fonte del testo