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[1]Alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, si applicheranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2350, valutando i beni espropriati nello stato in cui si troveranno al momento dell'espropriazione, salve pero' sempre le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43 della legge stessa.
[2]I proprietari danneggiati espropriati conserveranno il diritto di contrarre il mutuo in conformita' degli articoli precedenti sopra altra area nell'ambito del territorio del Comune.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
