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[1]Le espropriazioni per l'attuazione dei piani regolatori e d'ampliamento dovranno essere eseguite entro tre anni dalla pubblicazione dei piani stessi debitamente approvati, quando riguardino edifici distrutti o resi inabitabili o bisognevoli di riparazioni straordinarie in conseguenza del terremoto.

[2]Trascorso questo termine, il proprietario avra' diritto, abbandonando il fondo, di farsi liquidare dal Comune le indennita' dovutegli a norma dell'articolo precedente.

[3]Il pagamento delle indennita' dovra' essere eseguito o immediatamente o per meta' all'atto dell'espropriazione e per l'altra meta' in cinque rate annuali, con l'interesse del 4 per cento decorrente dal giorno dell'espropriazione o dall'abbandono.

[4]Tutte le altre espropriazioni potranno invece essere eseguite entro il termine che sara' stabilito per l'attuazione dei rispettivi piani.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art45 · fonte del testo