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[1]Le espropriazioni per l'attuazione dei piani regolatori e d'ampliamento dovranno essere eseguite entro tre anni dalla pubblicazione dei piani stessi debitamente approvati, quando riguardino edifici distrutti o resi inabitabili o bisognevoli di riparazioni straordinarie in conseguenza del terremoto.
[2]Trascorso questo termine, il proprietario avra' diritto, abbandonando il fondo, di farsi liquidare dal Comune le indennita' dovutegli a norma dell'articolo precedente.
[3]Il pagamento delle indennita' dovra' essere eseguito o immediatamente o per meta' all'atto dell'espropriazione e per l'altra meta' in cinque rate annuali, con l'interesse del 4 per cento decorrente dal giorno dell'espropriazione o dall'abbandono.
[4]Tutte le altre espropriazioni potranno invece essere eseguite entro il termine che sara' stabilito per l'attuazione dei rispettivi piani.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
