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[1]Qualora i proprietari espropriati non accettino l'indennita' loro offerta ai sensi degli articoli 44 e 46, questa sara' fissata dai collegi arbitrali istituiti con il decreto Reale 25 novembre 1909, n. 756.

[2]Il magistrato presidente di ciascuno di tali collegi sara' nominato dal ministro guardasigilli; e le nomine degli altri due membri dovranno essere rinnovate in seguito alla pubblicazione della presente legge.

[3]La procedura innanzi al Collegio arbitrale sara' quella determinata dal R. decreto 24 marzo 1910, n. 158.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art47 · fonte del testo