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Nei Comuni ai quali non si estende la giurisdizione dei Collegi arbitrali, di cui all'articolo precedente, la determinazione delle indennita' offerte e non accettate sara' inappellabilmente fatta da Collegi arbitrali composti da tre membri di cui uno nominato dalla Deputazione provinciale, l'altro dall'espropriante; il terzo membro sara' un magistrato designato dal presidente del tribunale del luogo. La presidenza del Collegio sara' assunta dal magistrato. La procedura sara' quella stabilita dal Codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
