Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento
Art. 28 — Esclusione dai benefici
I benefici previsti dalla presente legge non sono concessi:
- a)alle costruzioni destinate ai servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune non salse e dei fiumi ed alla navigazione a rimorchio;
- b)alle navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti.
Testo vigente dal 23 marzo 1949
