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Tutti gli stabilimenti industriali, oltre agli obblighi loro derivanti dalla classificazione come lavorazioni insalubri o pericolose, di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devono, in conformita' al regolamento di esecuzione della presente legge, possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i piu' ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta la emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico. Su richiesta delle autorita' comunali o provinciali interessate, l'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico da parte degli stabilimenti industriali, e' affidato al Comitato regionale di cui all'articolo 5. A tal fine, il Comitato regionale, ove lo ritenga necessario, delega per i sopralluoghi agli stabilimenti industriali una apposita Commissione provinciale composta dal medico provinciale che la presiede, da un rappresentante del Comune, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, dal diretto e del laboratorio chimico provinciale, da un ispettore del lavoro, da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, da un esperto di chimica-fisica, da un esperto in chimica industriale designati dal Comitato regionale. Qualora gli stabilimenti industriali, a seguito di sopralluogo eseguito ai sensi del presente articolo, siano riscontrati non conformi alle volute caratteristiche, il Comune notifichera' agli interessati l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati, nonche' il termine entro il quale tale eliminazione dovra' essere effettuata. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, i trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000,000, Indipendentemente dal provvedimento penale, il prefetto puo' ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. La vigilanza sugli stabilimenti industriali di cui al presente articolo ai fini dell'inquinamento atmosferico e' affidata ai Comuni e alle Province. Nel caso di inquinamenti atmosferici interessanti Comuni finitimi appartenenti a differenti regioni la competenza di cui ai precedenti commi e' devoluta alla Commissione centrale di cui all'articolo 3 della presente legge. In tal caso la notifica di cui al precedente quarto comma, viene effettuata a cura del Ministro per la sanita'; in caso di inadempienza, e indipendentemente dal provvedimento penale, il Ministro puo' ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento.

Testo in vigore dal 13 agosto 1966 al 23 maggio 1973

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 11/1984

    Questione inammissibile
    25 gennaio 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., degli artt. 1 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, nella parte in cui non prevedono fattispecie penalmente rilevanti per il caso di violazione dei limiti di concentrazione di anidride solforosa nell'atmosfera di cui all'art. 8 d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, trattandosi di impugnativa che - fondata o meno che ne sia la premessa interpretativa - si risolve nella richiesta di una pronuncia additiva, che integri la disciplina penale dettata in materia dalla legge n. 615 del 1966.

    Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 1 Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 334/1983

    Questione inammissibile
    28 novembre 1983

    a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., sollevata dal Pretore di Chivasso con l'ordinanza indicata in epigrafe; b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge n. 615 del 1966 in…

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 1 Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico · Art. 20 Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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