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Tutti gli stabilimenti industriali, oltre agli obblighi loro derivanti dalla classificazione come lavorazioni insalubri o pericolose, di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devono, in conformita' al regolamento di esecuzione della presente legge, possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i piu' ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta la emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico. Su richiesta delle autorita' comunali o provinciali interessate, l'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico da parte degli stabilimenti industriali, e' affidato al Comitato regionale di cui all'articolo 5. A tal fine, il Comitato regionale, ove lo ritenga necessario, delega per i sopralluoghi agli stabilimenti industriali una apposita Commissione provinciale composta dal medico provinciale che la presiede, da un rappresentante del Comune, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, dal diretto e del laboratorio chimico provinciale, da un ispettore del lavoro, da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, da un esperto di chimica-fisica, da un esperto in chimica industriale designati dal Comitato regionale. Qualora gli stabilimenti industriali, a seguito di sopralluogo eseguito ai sensi del presente articolo, siano riscontrati non conformi alle volute caratteristiche, il Comune notifichera' agli interessati l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati, nonche' il termine entro il quale tale eliminazione dovra' essere effettuata. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, i trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000,000, Indipendentemente dal provvedimento penale, il prefetto puo' ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. La vigilanza sugli stabilimenti industriali di cui al presente articolo ai fini dell'inquinamento atmosferico e' affidata ai Comuni e alle Province. Nel caso di inquinamenti atmosferici interessanti Comuni finitimi appartenenti a differenti regioni la competenza di cui ai precedenti commi e' devoluta alla Commissione centrale di cui all'articolo 3 della presente legge. In tal caso la notifica di cui al precedente quarto comma, viene effettuata a cura del Ministro per la sanita'; in caso di inadempienza, e indipendentemente dal provvedimento penale, il Ministro puo' ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 aprile 1973, n. 171
1La L. 16 aprile 1973, n. 171 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonche' in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potra' essere inferiore alla meta' del massimo."
Testo in vigore dal 23 maggio 1973 al 1 gennaio 1993
