Provvedimenti in favore dei territori montani

Art. 22 — Opere private di interesse comune

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Le opere di competenza privata, previste dal piano generale e interessanti piu' fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi,- possono essere dichiarate di interesse comune con provvedimento del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente, e dal Ministro stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 7 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art22 · fonte del testo