Provvedimenti in favore dei territori montani
Art. 34 — Comunioni familiari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1952 al 20 settembre 2025. Leggi il testo vigente →
Nessuna innovazione e' operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformita' dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.
Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 20 settembre 2025
