Provvedimenti in favore dei territori montani

Art. 34 — Comunioni familiari

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Nessuna innovazione e' operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformita' dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.

Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 20 settembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art34 · fonte del testo