Provvedimenti in favore dei territori montani

Art. 5 — Concessione di studi

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Agli enti pubblici, alle aziende speciali di cui all'articolo precedente, ai consorzi e alle associazioni che intraprendono studi e ricerche per la redazione di piani e per la compilazione dei relativi progetti per il piu' razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani, ivi compresi i piani per il riordinamento della proprieta' fondiaria, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino al 30 giugno 1962, puo' anticipare i mezzi necessari nel modo previsto per la concessione di studi dall'art. 108 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e disposizioni successive. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, e' altresi' autorizzato ad anticipare i mezzi necessari per la ricerca di acque utilizzabili nei territori montani a scopo irriguo o potabile. Qualora al compimento degli studi non subentri la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, la concessione di studi e' ugualmente possibile salvo a determinare in sede di concessione il modo e le garanzie per il recupero in un congruo numero di anni, in ogni caso non superiore a dieci, del 50 per cento della spesa anticipata dallo Stato.

Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 20 settembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art5 · fonte del testo