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Sul Fondo di cui all'articolo precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, provvede al finanziamento per la spesa relativa ai corsi ed ai cantieri-scuola, di cui alla presente legge e alla corresponsione di sovvenzioni per i corsi medesimi, ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'art. 57, nonche' alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della Segreteria di cui all'art. 3.
Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 15 luglio 1951
