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Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ratificato, con modificazioni, con la legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia per i conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative all'esercizio finanziario 1953 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1955. Non sono applicabili, limitatamente ai conti consuntivi di cui al comma precedente, le norme dell'art. 1 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, e degli articoli 308, 309, 310 e 311 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Testo in vigore dal 6 maggio 1954 al 12 aprile 1958

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