Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 gennaio 1949 al 13 febbraio 1952. Leggi il testo vigente →
L'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e' sostituito dal seguente: "Con effetto dal 1 gennaio 1949 il provento delle tasse di circolazione e' versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. In relazione a tale versamento, con decreto del ministro per il tesoro sara' quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari a quattro decimi dell'importo dei versamenti stessi. Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sara' ripartito a favore delle Province, per meta' in proporzione della superficie e per l'altra meta' in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna Provincia".
Testo in vigore dal 19 gennaio 1949 al 13 febbraio 1952
