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L'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e' sostituito dal seguente: "Con effetto dal 1 gennaio 1949 il provento delle tasse di circolazione e' versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. In relazione a tale versamento, con decreto del ministro per il tesoro sara' quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari a quattro decimi dell'importo dei versamenti stessi. Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sara' ripartito a favore delle Province, per meta' in proporzione della superficie e per l'altra meta' in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna Provincia".

Testo in vigore dal 19 gennaio 1949 al 13 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1949-01-17;6~art5 · fonte del testo