Art. 16 — COMMA ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1953, N. 184
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1949 al 24 aprile 1953. Leggi il testo vigente →
Le opere comprese nei programmi formati a norma del precedente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi nonche' la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici. In ciascun progetto sara' computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato. Tale percentuale potra' essere elevata fino al 7 per cento per le strade e gli acquedotti Il collaudo delle opere sara' eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato. Le spese di collaudo sono a carico degli enti. Nel caso in cui gli Enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano, salvo patti piu' favorevoli agli enti, le tariffe nazionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri ridotte del 20 per cento.
Testo in vigore dal 3 settembre 1949 al 24 aprile 1953
