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[1]La riscossione del contributo obbligatorio avra' luogo con le forme ed i mezzi stabiliti, per la riscossione delle imposte dirette, dal testo unico approvato con R. decreto 23 giugno 1897, n. 236, ed in base ad elenchi compilati annualmente entro il mese di novembre dai Consigli provinciali sanitari e resi esecutori dal Prefetto.
[2]Per la riscossione del contributo volontario si provvedera' con norme speciali, che verranno stabilite nel Regolamento di cui all'articolo 7 della presente legge.
Testo in vigore dal 13 luglio 1901 al 4 agosto 1911
