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[1]E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi a fondo perduto alle societa' finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 alla condizione che esse partecipino alle iniziative di cui all'articolo 14 mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi. La misura dei contributi a fondo perduto non puo' eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa. Le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. In ogni caso il contributo non puo' superare il limite di tre annualita' dell'onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo possono essere erogati anche a favore di cooperative costituite, nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, con le finalita' previste ai punti a)
[2]e b)
[3]del comma 5 dell'articolo 1. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal presente articolo, non potranno per un triennio usufruire della previdenza della cassa integrazione ordinaria o speciale, ne' di indennita' di disoccupazione straordinaria. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".
D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 15 maggio 1989, n. 181
2Il D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 15 maggio 1989, n. 181 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "La durata del fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' prorogata di tre anni".
Testo in vigore dal 24 maggio 1989 al 20 luglio 1993
