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[1]E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi a fondo perduto alle societa' finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 alla condizione che esse partecipino alle iniziative di cui all'articolo 14 mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi. La misura dei contributi a fondo perduto non puo' eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa. Le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. In ogni caso il contributo non puo' superare il limite di tre annualita' dell'onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo possono essere erogati anche a favore di cooperative costituite o che abbiano iniziato l'attivita', nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, con le finalita' previste ai punti a)

[2]e b)

[3]del comma 5 dell'articolo 1. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal presente articolo, non potranno per un triennio usufruire della previdenza della cassa integrazione ordinaria o speciale, ne' di indennita' di disoccupazione straordinaria. 1 2 3 3a

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".

D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 15 maggio 1989, n. 181

2

Il D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 15 maggio 1989, n. 181 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "La durata del fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' prorogata di tre anni".

D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236

3

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo".

L. 24 dicembre 1993, n. 537

3a

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 3, comma 37) che "Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e' prorogato sino al completo impiego delle risorse disponibili nel Fondo stesso".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1994 al 1 gennaio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 165/1986

    Ha colpito questo articolo
    1 luglio 1986

    Oggetto delle norme contenute negli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 è l'impulso alla cooperazione per farne strumento di attuazione di programmi economici di emergenza, ma la materia "sviluppo della cooperazione" è attribuita dall'art. 4, n. 9, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige alla competenza regionale. Ne' l'impostazione della legge o i compiti affidati da essa alla cooperazione consentono di proiettare tale attività in una dimensione nazionale o ultraregionale, che potrebbe legittimare l'intervento dello Stato; così come neppure nell'economia della legge, il momento creditizio si pone come oggetto qualificante, al punto da reclamare, per l'intensità degli specifici interessi tutelati, la funzione unitaria di controllo dello Stato. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi, perché in contrasto con l'art. 4, n. 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e con gli artt. 1 e 2 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472, delle norme di attuazione emanate in materia, gli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige. - S. nn. 16/1956 e 356/1985.

    Art. 17 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione · Art. 20 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione · Art. 23 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione · Art. 3 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 1985

1985oggi
  1. 1 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 1 gennaio 2017 — 1 gennaio 2021per 4 anni
  3. 19 dicembre 2012 — 1 gennaio 2017per 4 anni
  4. 15 maggio 2005 — 19 dicembre 2012per 8 anni
  5. 29 dicembre 2002 — 15 maggio 2005per 2 anni
  6. 4 aprile 2001 — 29 dicembre 2002per un anno
  7. 1 gennaio 1997 — 4 aprile 2001per 4 anni
  8. 1 gennaio 1994 — 1 gennaio 1997per 3 anni
  9. 20 luglio 1993 — 1 gennaio 1994per 6 mesi
  10. 24 maggio 1989 — 20 luglio 1993per 4 anni
  11. 10 luglio 1986 — 24 maggio 1989per 3 anni
  12. 5 marzo 1985 — 10 luglio 1986testo originarioper un anno

urn:nir:stato:legge:1985-02-27;49~art17 · fonte su Normattiva