Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 2001 al 29 dicembre 2002. Leggi il testo vigente →
E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. (( Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di societa' finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1. L'importo della partecipazione e' determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle societa' stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualita' di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le societa' finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorita' per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonche' concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformita' alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le societa' finanziarie possono, altresi', svolgere attivita' di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. 6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed e' approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5)) ((COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 5 MARZO 2001, N. 57)). 1 2 3 3a
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".
D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 15 maggio 1989, n. 181
2Il D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 15 maggio 1989, n. 181 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "La durata del fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' prorogata di tre anni".
D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236
3Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo".
L. 24 dicembre 1993, n. 537
3aLa L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 3, comma 37) che "Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e' prorogato sino al completo impiego delle risorse disponibili nel Fondo stesso".
Testo in vigore dal 4 aprile 2001 al 29 dicembre 2002
