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Le somme che riaffluiranno a seguito della estinzione parziale o totale dei finanziamenti concessi dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia mediante l'utilizzo:
- 1)dei fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, numero 1482;
- 2)dei fondi di cui all'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419;
- 3)dei prestiti decennali concessi alle dette sezioni ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e della legge 30 giugno 1952, n. 763, sono destinate, sino al 30 giugno 1965:
- a)alla copertura, nella misura prescritta, delle perdite accertate sui prestiti concessi ai termini delle leggi innanzi indicate;
- b)alle temporanee esigenze di tesoreria nascenti dalla non coincidenza dell'incasso dei mutui concessi con il ricavato delle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, e degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e la scadenza delle obbligazioni medesime;
- c)alla concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle Sezioni medesime;
- d)alla concessione di finanziamenti a medio termine, di importo non superiore a lire 50.000.000 a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilita' di lavoro nel territorio di competenza;
- e)alla concessione di prestiti di durata non inferiore ad un anno a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Detti prestiti sono cumulabili con i finanziamenti di cui alle lettere c) e d). Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere c), d) ed e), sara' fissato, annualmente dal Comitato interministeriale per il credito, in armonia alle leggi vigenti. Le somme da destinare alla concessione dei prestiti previsti dalla lettera e) non potranno, per ciascuna delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, essere inferiori al 25 per cento delle disponibilita' di cui al primo comma del presente articolo. Un importo pari almeno alla meta' della detta somma sara' riservata da ciascuna sezione per prestiti rispettivamente a favore di imprese finanziate dall'I.S.V.E.I.M.E.R. e dall'I.R.F.I.S. con le modalita' che il Banco di Napoli e l'I.S.V.E.I.M.E.R., il Banco di Sicilia e l'I.R.F.I.S. stabiliranno d'accordo. Le quote non impegnate, ai fini dei due commi precedenti, al 31 dicembre di ogni anno saranno, nell'anno successivo, utilizzate per i finanziamenti di cui alla lettera d).
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 30 giugno 1965
