Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 3 — Tipo delle strutture da adottare negli edifici pubblici e privati

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Gli edifici pubblici o privati con sette o piu' piani, entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallica.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1962 al 16 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684~art3 · fonte del testo