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Le regioni secondo i propri indirizzi programmatici predispongono entro e non oltre il 30 settembre i programmi annuali regionali delle attivita' di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e per livelli di professionalita'. I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attivita' che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo. Le regioni provvedono a dare pubblicita' ai programmi con le forme piu' idonee nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese. I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.

Testo in vigore dal 11 giugno 1977 al 12 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art2 · fonte su Normattiva