Art. 6
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I contratti di locazione dei terreni espropriati, esclusi quelli stipulati con coltivatori diretti, sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso, purche l'Opera ne dia la disdetta al conduttore almeno tre mesi prima della scadenza se la disdetta non e' data entro tale termine essa ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva. Nessun indennizzo e' dovuto al locatario per effetto di tale risoluzione, salvo il rimborso per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo.
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 29 luglio 1950
