Art. 6
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I contratti di locazione dei terreni espropriati, esclusi quelli stipulati con coltivatori diretti, sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso, purche l'Opera ne dia la disdetta al conduttore almeno tre mesi prima della scadenza se la disdetta non e' data entro tale termine essa ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva.1 Nessun indennizzo e' dovuto al locatario per effetto di tale risoluzione, salvo il rimborso per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1950, n.525
1La L. 25 luglio 1950, n.525 ha disposto (con l'art. 1) che " Nel primo anno di applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, il termine di tre mesi previsto dall'art. 6 della detta legge e' ridotto a trenta giorni, e la disdette possono essere date, relativamente ai terreni compresi in piani di espropriazione gia' pubblicati, anche se il provvedimento di espropriazione o di occupazione temporanea di urgenza non e' stato ancora emanato. L'efficacia della disdetta cessa qualora i terreni non vengano espropriati."
Testo in vigore dal 29 luglio 1950 al 29 ottobre 1950
