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I contratti di locazione dei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, esclusi quelli stipulati con coltivatori diretti, sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso, purche l'Opera ne dia la disdetta al conduttore almeno tre mesi prima della scadenza se la disdetta non e' data entro tale termine essa ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva.189 Nessun indennizzo e' dovuto al locatario per effetto di tale risoluzione, salvo il rimborso per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1950, n.525

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La L. 25 luglio 1950, n.525 ha disposto (con l'art. 1) che "Nel primo anno di applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, il termine di tre mesi previsto dall'art. 6 della detta legge e' ridotto a trenta giorni, e la disdette possono essere date, relativamente ai terreni compresi in piani di espropriazione gia' pubblicati, anche se il provvedimento di espropriazione o di occupazione temporanea di urgenza non e' stato ancora emanato. L'efficacia della disdetta cessa qualora i terreni non vengano espropriati."

L. 8 agosto 1951, n.628

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La L. 8 agosto 1951, n.628 ha disposto (con l'art. 1) che "Nel primo anno di applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il termine di tre mesi previsto dall'art. 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'art. 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' ridotto a trenta giorni nei territori determinati, in base all'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con i decreti Presidenziali 7 febbraio 1951, numeri 66, 67, 68, 69 e 70, e 10 aprile 1951, n. 256, e in quelli che fossero in avvenire determinati in base al predetto art. 1."

L. 6 giugno 1952, n.679

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La L. 6 giugno 1952, n.679 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di tre mesi previsto nel primo comma dell'art. 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'art. 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' ridotto a trenta giorni."

Testo in vigore dal 1 luglio 1952 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1951 al 1 luglio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 giugno 1952, n.679

    La L. 6 giugno 1952, n.679 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di tre mesi previsto nel primo comma dell'art. 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'art. 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' ridotto a trenta giorni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-05-12;230~art6 · fonte del testo