Art. 8
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L'indennita' di espropriazione e' corrisposta in titoli del debito pubblico al cinque per cento netto, redimibile in venticinque anni. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad emettere una serie speciale di tali titoli con la prima emissione di un prestito redimibile. I proprietari che debbano o intendano compiere opere di miglioramento nei terreni residui possono chiedere che il pagamento dell'indennita' avvenga in moneta, limitatamente all'ammontare del costo delle opere da compiere, dedotto il sussidio statale. Il versamento di tali somme e' ratizzato in rapporto all'avanzamento dei lavori; puo', su parere dell'Opera essere concesso un anticipo nella misura massima, del venti per cento.
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 1 gennaio 2002
