Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1927 al 7 gennaio 1931. Leggi il testo vigente →

Alla scadenza della concessione, ove non si faccia luogo al suo prolungamento decennale, gli impianti costituenti le funivie passeranno gratuitamente in proprieta' del Comune o del Consorzio dei comuni interessati, a meno che trattisi di funivie facenti parte integrante di ferrovie concesse, nel qual caso saranno da osservarsi le disposizioni in materia vigenti per queste ultime.

Testo in vigore dal 9 luglio 1927 al 7 gennaio 1931

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1110~art6 · fonte del testo