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Alla scadenza della concessione, ove non si faccia luogo al suo prolungamento decennale, gli impianti costituenti le funivie passeranno gratuitamente in proprieta' del Comune o del Consorzio dei comuni interessati, a meno che trattisi di funivie facenti parte integrante di ferrovie concesse, nel qual caso saranno da osservarsi le disposizioni in materia vigenti per queste ultime.
Testo in vigore dal 9 luglio 1927 al 7 gennaio 1931
