Provvedimenti per la garanzia del salario

Art. 1 — Interventi di integrazione salariale

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Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e' dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:

  • 1)integrazione salariale ordinaria per contrazione - o sospensione dell'attivita' produttiva:
  • a)per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;
  • b)ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;
  • 2)integrazione salariale straordinaria:
  • a)per crisi economiche settoriali o locali;
  • b)per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.

Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 21 maggio 1988

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 439/1991

    Questione infondata
    9 dicembre 1991

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, lettera b), della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, 41, primo e secondo comma, 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Co…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art1 · fonte su Normattiva