Art. 1 — Interventi di integrazione salariale
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Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e' dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:
- 1)integrazione salariale ordinaria per contrazione - o sospensione dell'attivita' produttiva:
- a)per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;
- b)ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;
- 2)integrazione salariale straordinaria: a)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 MARZO 1988, N. 86, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L.20 MAGGIO 1988, N. 160))
- b)per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.
Testo in vigore dal 21 maggio 1988 al 24 settembre 2015
