Provvedimenti per la garanzia del salario

Art. 12 — Finanziamento della Cassa integrazione guadagni

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La Cassa integrazione guadagni e' alimentata dai seguenti proventi:

  • 1)contributo a carico delle imprese industriali nella misura dell'1 per cento della retribuzione, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153; per le imprese fino a 50 dipendenti il contributo e' determinato nella misura dello 0,75 per cento. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive predette possono essere modificate, mantenendo lo stesso rapporto proporzionale, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; tale modifica e' obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite per le integrazioni salariali ordinarie risulti superiore al 10 per cento;
  • 2)contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale nella misura dell'8 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che sara' versato, in sede di conguaglio, alla Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non e' dovuto quando l'integrazione salariale e' corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili;
  • 3)contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975.

Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015

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