Art. 15 — Impiegati
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Il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' elevato a L. 300.000. L'integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015
