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Il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' elevato a L. 300.000. L'integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art15 · fonte su Normattiva