Art. 2 — Misure dell'integrazione salariale
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L'integrazione salariale e' dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.
Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015
