Provvedimenti per la garanzia del salario

Art. 2 — Misure dell'integrazione salariale

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L'integrazione salariale e' dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art2 · fonte su Normattiva