Art. 3 — Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale
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I periodi di sospensione per i quali e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore. Per detti periodi il contributo figurativo sara' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015
