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Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', a partire dall'esercizio finanziario 1968, sono iscritte le somme di:

  • a)lire 2.300 milioni per il pagamento delle indennita' previste dall'articolo 1;
  • b)lire 2.000 milioni per le vaccinazioni previste dall'articolo 4 e per gli altri interventi di profilassi disposti dal Ministro per la sanita' o dai veterinari provinciali;
  • c)lire 1.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6;
  • d)lire 150 milioni per le attivita' di cui all'articolo 7.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1968 al 2 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1968-01-23;34~art8 · fonte su Normattiva