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Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il comune di Venezia adottera' il piano regolatore generale della citta' compilato ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, unitamente al piano particolareggiato del centro lagunare. In deroga alle disposizioni della suddetta legge urbanistica, il piano particolareggiato menzionato al comma precedente e' redatto, pubblicato ed approvato con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402. Fino a quando non siano stati approvati il piano regolatore generale e quello particolareggiato contemplati nei commi precedenti, conserva efficacia il piano di risanamento approvato con decreto reale 27 maggio 1940, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, modificato con decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 845. Peraltro il Comune non puo' eseguire alcuna opera prevista dal piano di risanamento senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, sentito il proprio Comitato tecnico al fine di non compromettere il futuro assetto della citta' secondo la prevedibile impostazione del piano generale. Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopi di risanamento nell'ambito del piano particolareggiato o del piano di risanamento di cui rispettivamente al secondo e terzo comma del presente articolo, potra' essere concesso al Comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al successivo art. 6, lettera c).
Testo in vigore dal 28 aprile 1956 al 31 luglio 1966
