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((Il piano regolatore generale del comune di Venezia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, viene attuato mediante piani particolareggiati concernenti singole zone della citta' di Venezia insulare compresa la fascia litoranea da San Nicolo' a Pellestrina inclusa e la Giudecca, nonche' le isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello e le altre isole della laguna con edifici monumentali. In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'approvazione di tali piani particolareggiati, nelle zone di cui al primo comma, non potra' essere autorizzata ed eseguita alcuna opera senza il preventivo nulla-osta del Magistrato alle acque, il quale accertera', sentita la sezione urbanistica, che le opere non siano tali da compromettere il futuro assetto della citta', secondo le previsioni del piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962. Restano, peraltro, salve le opere in corso di esecuzione o eseguite sulla base ed in conformita' di licenze edilizie rilasciate con l'osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale 17 dicembre 1962 ovvero sulla base ed in conformita' di licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale, cui vanno applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore generale stesso. Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopo di risanamento nell'ambito del piano generale e di quelli particolareggiati, puo' essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 2 della presente legge)).

Testo in vigore dal 31 luglio 1966 al 20 maggio 1969

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 154/1969

    Questione infondata
    17 dicembre 1969

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quarto, seconda parte della legge 31 marzo 1956, n. 294, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 5 luglio 1966 n. 526, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la stessa questione è stata già dichiarata infondata con sentenza n. 107 del 1968 della Corte e la nuova ordinanza di rimessione non propone motivi nuovi che possano indurre ad un riesame della questione stessa.

    Art. 3 cost. · Art. 4 Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico · Art. 6 Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 107/1968

    Questione infondata
    19 luglio 1968

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 4, comma quarto, seconda parte, della legge 31 marzo 1956, n. 294 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia), nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Cos…

    Art. 3 cost. · Art. 4 Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico · Art. 6 Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 31 luglio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1956 al 31 luglio 1966. 153 parole tolte, 215 parole aggiunte.

tolto: Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge ilaggiunto: Il piano regolatore generale del comune di Venezia tolto: adottera' il piano regolatore generale della citta' compilato ai sensi aggiunto: approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, viene attuato mediante piani particolareggiati concernenti singole zone della citta' di Venezia insulare compresa la fascia litoranea da San Nicolo' a Pellestrina inclusa e la Giudecca, nonche' le isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello e le altre isole della laguna con edifici monumentali. In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, tolto: unitamente al piano particolareggiato del centro lagunare. In deroga alle disposizioni della suddetta legge urbanistica, il piano particolareggiato menzionato al comma precedente e' redatto, pubblicato ed approvato aggiunto: i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402tolto: . Fino a quando non siano stati approvati il piano regolatore generale e quello particolareggiato contemplati nei commi precedenti, conserva efficacia il piano di risanamento approvato con decreto reale 27 maggio 1940, sotto l'osservanza delle disposizioniaggiunto: , entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'approvazione di tali piani particolareggiati, nelle zone di cui al tolto: regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, modificato con decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 845. Peraltro il Comune non puo' eseguire alcuna opera prevista dal piano di risanamento aggiunto: primo comma, non potra' essere autorizzata ed eseguita alcuna opera senza il preventivo nullaaggiunto: -osta del Magistrato alle acque, tolto: sentito il proprio Comitato tecnico al fine di non aggiunto: il quale accertera', sentita la sezione urbanistica, che le opere non siano tali da compromettere il futuro assetto della citta' tolto: secondo la prevedibile impostazione del piano generaleaggiunto: , secondo le previsioni del piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962. Restano, peraltro, salve le opere in corso di esecuzione o eseguite sulla base ed in conformita' di licenze edilizie rilasciate con l'osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale 17 dicembre 1962 ovvero sulla base ed in conformita' di licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale, cui vanno applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore generale stesso. Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per tolto: scopi aggiunto: scopo di risanamento nell'ambito del piano tolto: particolareggiato o del piano di risanamento di cui rispettivamente al secondo e terzo comma del presente articolo, potra' aggiunto: generale e di quelli particolareggiati, puo' essere concesso al tolto: Comune aggiunto: comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui tolto: al successivo art. 6, lettera c) aggiunto: all'articolo 2 della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;294~art4 · fonte del testo