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Allo scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte a termini dell'articolo precedente, sara' concesso, alle imprese che istituiranno in queste ultime i loro impianti nel periodo di cinque anni dalla presente legge, l'esenzione da ogni imposta erariale provinciale e comunale e relative sovrimposte, per la durata di anni 10 dalla istituzione dell'impianto medesimo.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1957 al 1 aprile 1971
