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L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto:

  • a)in cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di macchine;
  • b)in sei anni per prestiti o mutui destinati ad opere di irrigazione;
  • c)in dodici anni per prestiti o mutui destinati agli edifici rurali. I mutui saranno gravati di un tasso annuo di interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sara' stabilita con la convenzione di cui all'art. 7. Le annualita' d'ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso della anticipazione e ad incremento del fondo fino al 30 giugno 1964. Da tale data le annualita' e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata. Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualita'. Oltre al pagamento delle annualita' e degli interessi nella suddetta; misura, gli istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo.

Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 25 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art11 · fonte del testo