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L'Istituto e' autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19:

  • a)riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituiti ed aziende di credito predetto a favore di medie e piccole imprese; 17
  • b)effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari; 17
  • c)assumere, da solo o in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai predetti istituti e aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facolta' di successive alienazioni. Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dai predetti istituti ed aziende di credito passano di diritto all'Istituto per effetto delle operazioni di cui al comma precedente. La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento dei credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'articolo 1264 del Codice civile. Le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla, lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese. E' fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 maggio 1973, n. 295

17

La L. 28 maggio 1973, n. 295 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La durata massima di due anni stabilita dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, per le operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 18 della legge stessa, gia' elevata a cinque anni con l'articolo 4 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e' ulteriormente elevata a 7 anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese".

Testo in vigore dal 30 giugno 1973 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 1973

Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 1960 al 30 giugno 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 maggio 1973, n. 295

    La L. 28 maggio 1973, n. 295 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La durata massima di due anni stabilita dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, per le operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 18 della legge stessa, gia' elevata a cinque anni con l'articolo 4 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e' ulteriormente elevata a 7 anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art18 · fonte del testo