Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1975 al 1 gennaio 1994. 165 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonche' per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 1974aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. tolto: 713. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 1974, N. 713. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 1974, N. 713. Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali. Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860. aggiunto: 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art33 · fonte del testo