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Il Consiglio di amministrazione e' composto di cinque membri, che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume la funzione di presidente, e' designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e gli altri quattro sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con' decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri di cui al precedente comma. Ad essi si applicano le incompatibilita' stabilite per i membri del Consiglio generale dall'art. 23.

Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 10 giugno 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art25 · fonte del testo