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Il Consiglio di amministrazione e' composto di cinque membri, che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume la funzione di presidente, e' designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e gli altri quattro sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con' decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri di cui al precedente comma. Ad essi si applicano le incompatibilita' stabilite per i membri del Consiglio generale dall'art. 23. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 aprile 1962, n. 265
11La L. 30 aprile 1962, n. 265 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' integrato con due funzionari del Ministero del tesoro, con un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio e con un funzionario del Ministero del commercio con l'estero designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per l'industria ed il commercio e dal Ministro per il commercio con l'estero. Il Ministro per il commercio con l'estero partecipa con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio alla designazione del membro che esercita la funzione di presidente".
Testo in vigore dal 10 giugno 1962 al 1 gennaio 1994
