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Sono estese alle operazioni effettuate dall'Istituto, nonche' a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445. Sono estesi all'Istituto i benefici in materia di tasse sugli affari e di imposta di ricchezza mobile, previsti nel secondo e terzo comma del predetto art. 6. Gli atti di costituzione degli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alla citata legge 22 giugno 1950, n. 445, sono registrati a tassa fissa e gli onorari notarili sono ridotti a un quarto.

Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art30 · fonte del testo