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La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonche' per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 1974, N. 713)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 1974, N. 713)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 1974, N. 713)). Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali. Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1975 al 1 gennaio 1994
