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La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'art. 35, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie, destinate a d operazioni di credito dirette all'impianto, all'ampliamento ed all'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi delle imprese artigiane. Sono considerate artigiane, ai fini della presente legge, le imprese come tali qualificate con la procedura prevista dal decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586 ed anche se organizzate in forma cooperativa.

Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 febbraio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art33 · fonte del testo