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E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso statale, nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti e aziende di credito di cui all'art. 35. L'importo del fondo e' di lire 1500 milioni, che sara' conferito dal Ministro per il tesoro in ragione di lire 300 milioni all'anno per 5 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52. Le concessioni del contributo sul fondo sono deliberate da apposito Comitato tecnico, nei limiti e con le modalita' che saranno determinate dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio.
Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 21 settembre 1971
